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CONF. LAVORATORI - Direzione Provinciale di Catanzaro
La CONF. LAVORATORI e' una Organizzazione Sindacale Confederale presente su tutto il territorio nazionale, di recente costituzione, ma gia' radicata nel settore del Pubblico Impiego, Enti Locali, Trasporti e Servizi, e inserita in un quadro di relazioni internazionali.
Un nuovo punto di riferimento, che cresce nel presente, mirando al futuro.

 

 

 

NEWS - IMMIGRAZIONI

 

REGOLARIZZAZIONE COLF E BADANTI 04/08/2009

VI ASPETTIAMO NELLE NOSTRE AGENZIE

EMENDAMENTO IN MATERIA DI REGOLARIZZAZIONE

Riportiamo di seguito  alcuni punti relativi al "L'emendamento in materia di regolarizzazione di colf e badanti".

Non essendo ancora stato pubblicato il testo ufficiale, vi riportiamo un breve schema, ripreso dal testo ufficioso.

 Suggeriamo di soffermarvi soprattutto su alcuni punti per alcuni spunti di riflessione:

 Art. 1)

  • v il datore di lavoro dovra' dichiarare che, al piu' tardi in data 30 giugno 2009 aveva irregolarmente alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario ( punto l'attenzione soprattutto su questi lavoratori, anche se nel testo di legge si delinea la procedura da seguire anche per la regolarizzazione di dipendenti italiani e comunitari - anche se in questo caso la procedura è estremamente piu' semplice!) da almeno 3 mesi.
  • v Ovviamente il datore di lavoro dovra' sottolineare la ferma volonta' di proseguire il rapporto di lavoro
  • v Il lavoratore dovra' essere impiegato in attivita' di assistenza alla persona per se stesso o per componenti il nucleo familiare affetti da patologie o handicap, oppure, in attivita' di sostegno al bisogno familiare ( lavoro domestico - colf)

Art. 2)

  • v La dichiarazione di emersione comportera' il pagamento di una somma pari a € 500,00 per ciascun lavoratore

Art. 3)

La domanda dovra' riportare fra gli altri,  i seguenti dati:

  • v Dati identificativi del datore di lavoro ( se cittadino italiano: carta identita' e codice fiscale; se cittadino extracomunitario: carta identita', permesso di soggiorno, eventuale ricevuta richiesta di rinnovo, passaporto e codice fiscale)
  • v Dati identificativi del lavoratore ( copia del passaporto o di documento equipollente)
  • v Indicazione della tipologia di contratto, livello, qualifica, mansione, salario
  • v Reddito imponibile da dimostrare da parte del datore di lavoro: non inferiore a € 20.000,00 annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto; non inferiore a € 25.000,00 annui in caso di nucleo familiare composto da piu' soggetti conviventi
  • v Dichiarazione inerente l'esistenza del rapporto di lavoro irregolare per il periodo indicato
  • v Proposta contratto di soggiorno
  • v Estremi del versamento del contributo

Art. 4)

  • v La presentazione della domanda di regolarizzazione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta all'ingresso in italia per motivi di lavoro subordinato, in forza del decreto flussi 2007 e decreto flussi 2008

Art. 5)

  • v Ogni nucleo familiare potra' presentare la domanda al massimo per n° 1 colf e n° 2 badanti

 Art. 6)

  • v Iter di presentazione della domanda e suo svolgimento
  • v Si precisa che in caso di regolarizzazione di cittadino extracomunitario la cui mansione comporta l'assistenza a persona affetta da handicap , sara' necessaria l'esibizione di adeguato certificato che ne attesti la limitazione all'autosufficienza ( il certificato dovra' essere redatto da struttura sanitaria pubblica o medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale)

 Art. 8)

 "Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione... ovvero si proceda  all'archiviazione o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma ..... ( procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore ...)  cessa, rispettivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione o di rigetto della dichiarazione medesima"

PACCHETTO SICUREZZA

VOGLIAMO CON LA PRESENTE ANALIZZARE NEL DETTAGLIO  LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CONTENUTE NEL PACCHETTO DI SICUREZZA

- LEGGE 15 LUGLIO 2009 N. 94 CHE ENTRERANNO IN VIGORE A FAR DATA DAL GIORNO 8 AGOSTO 2009

 Art.1)

 11.    si legge:

art.5 - 1 .  "L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

art. 5 - Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana  quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nei territori della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

 2. i termini di cui al comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

 12. si legge:

Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:

"art. 9- bis. 2. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto , riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro

 14.   si legge:

All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 - bis è sostituito dal seguente: " salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque  atitolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ovvero cede, anche in locazione , un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni"

 16.  si legge:

" art. 10 - bis  (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato) 

  • - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68 è punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
  • - 2. le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'art. 10 comma 1.
  • - 5. il giudice, acquisita la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello stato prima del termine previsto dall'art. 13, comma 14, si applica l'articolo 345 del codice di procedura penale
  • - 6. nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251, il procedimento è sospeso. .......

 19.   si legge:

All'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico - sanitari, nonché di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di eta' inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il  minore effettivamente dimorera'"

 20.   si legge:

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231,gli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi ( money transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto  che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario.   ..................

.........    Il mancato rispetto di tale disposizione  è sanzionato con la cancellazione  dall'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374

 22.      si legge:

al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998 n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

2) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: " Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale";

" 2 - ter   La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, che stabilisce altresì  le modalita' del versamento nonché le modalita'  di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari "

 c) all'art. 5, il primo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: " il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico";

 "3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000,00"

 i) all'articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

" 2 - bis. Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalita' sono determinate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" 

l) all'articolo 14, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "trascorso tale termine, in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai paesi terzi, il questore può chiedere al giudice di pace la proroga del trattenimento per un periodo ulteriore di sessanta giorni. Qualora non sia possibile procedere all'espulsione in quanto, nonostante che sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, persistono le condizioni di cui al periodo precedente, il questore può chiedere al giudice un'ulteriore proroga di sessanta giorni. Il periodo massimo complessivo di trattenimento non può essere superiore a centottanta giorni. Il questore, in ogni caso, può eseguire l'espulsione e il respingimento anche prima della scadenza del termine prorogato, dandone comunicazione senza ritardo al giudice di pace;

 5-bis) quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l'esecuzione con l'accompagnamento alla frontiera dell'espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L'ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all'interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo paese in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

 5-ter) lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l'espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c) , ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello stato nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso di soggiorno revocato o annullato. si applica la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n° 68. In ogni caso , salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5- bis. Qualora non sia possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5- bis del presente articolo nonché, ricorrendone ai presupposti, quelle di cui all'articolo 13, comma 3.

 5-quater)lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.

 5-quinquies)per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo ed è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto";

 p) all'articolo 19, comma 2, lettera c), le parole: " entro il quarto grado" sono sostituite dalle seguente: "entro il secondo grado"

 "11-bis) lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello , alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico  previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n° 442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";

 r) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

 "1-ter  il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e g), è sostituito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato , previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura- ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'art 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n° 394 ,e , ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Entro otto giorni d'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

 s) all'articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

 " 1-ter non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale";

 t) all'articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 "5. salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore , del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore";

 "8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta";

 v) all'articolo 32:

 1) al comma1, le parole: "e ai minori comunque affidati" sono sostituite dalle seguenti: "e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati";

 2)al comma 1-bis, dopo le parole:"ai minori stranieri non accompagnati" sono inserite le seguenti parole: "affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n° 184, ovvero sottoposti a tutela".

 23)   si legge:

le discussioni di cui alla lettera l) del comma 22 si applicano ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea anche se già trattenuti nei centri di identificazione e espulsione alla data di entrata in vigore della presente legge.

 25)   si legge:

Dopo l'articolo 4) del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

 2) entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n° 400, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione , dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'accordo di integrazione rappresenta condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiorno di lungo periodo, di carta di soggiorno per  familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto di ricongiungimento familiare.

 26) si legge:

  • a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

 "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

 "3. salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige,organizza, finanza, o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello stato ovvero compie atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello stato, ovvero di altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

 a) Il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

  • b) La persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  • c) La persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
  • d) Il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
  • e) Gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

"3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

 "3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma1 e 3:

  • a) Sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
  • b) Sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto;

 "4-bis. Quando sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 è applicata la custodia cautelare, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari."

 "4 - ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"

28.  si legge:

all'articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n° 223, le parole: "trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno" sono sostituite dalle seguenti: "trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno".

 29.  si legge:

nei limiti delle risorse assegnate per le finalità di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n° 328, le disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all'articolo 33, comma 2-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n° 286 del 1998 si applicano ai minori cittadini dell'Unione europea non accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario nell'interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n° 176.

 

Potete cancellarvi da questa lista in ogni momento mandando una mail all'indirizzo info@gruppoeuropa.net scrivendo CANCELLAMI nel campo “oggetto” della mail oppure direttamente cliccando qui.

 

Regolarizzazione colf e badanti 22/07/09

La prossima settimana il decreto anticrisi e la regolarizzazione colf e badanti arriveranno al si definitivo del Parlamento.

Giovedì 30 Luglio verrà esaminato il decreto anticrisi a Palazzo madama e le votazioni finali avverranno sabato primo agosto e probabilmente si allungheranno fino a Domenica 2 agosto.

La tempistica della regolarizzazione è a questo punto molto importante, in quanto Giorgio Napolitano, Capo dello Stato, ha già firmato la legge sulla sicurezza che per il momento è in fase di "stand by" in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Bisognerà dunque evitare che la legge sicurezza entri in vigore prima della regolarizzazione perché, altrimenti, il reato di immigrazione clandestina colpirà anche la categoria delle colf e delle badanti che la regolarizzazione vuole salvare e mettere in regola.

 

 

Soggiornanti di lungo periodo CE 13/07/2009

In forza di quanto riportato negli articoli riguardanti la sanatoria per le badanti, si riporta di seguito la normativa riguardante i soggiornanti di lungo periodo CE:

Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 

"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"


pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007 



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, concernente lo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo;

Visto l'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;

Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro della solidarietà sociale;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguitodenominato: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

    1. Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per se' e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

    2. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e' a tempo indeterminato ed e' rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

    3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:
        a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
        b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
        c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;
        d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;
        e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

    4. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

    5. Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

    6. Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.

    7. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 e' revocato: a) se e' stato acquisito fraudolentemente;
        b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;
        c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;
        d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
        e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

    8. Lo straniero al quale e' stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, e' ridotto a tre anni.

    9. Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione e' rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.

    10. Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:
        a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
        b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;
        c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

    11. Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

    12. Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:
        a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;
        b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non e' richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis;
        c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;
        d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

13. E' autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.»;

    b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:

«Art. 9-bis
Stranieri in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro

    1. Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dell'Unione europea e in corso di validità, può chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:
        a) esercitare un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni di cui all'articolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per l'immigrazione;
        b) frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della vigente normativa;
        c) soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del soggiorno.

    2. Allo straniero di cui al comma 1 e' rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione.

    3. Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato membro di provenienza, e' rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ai sensi dell'articolo 30, commi 2, 3 e 6, previa dimostrazione di aver risieduto in qualità di familiari del soggiornante di lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3.

    4. Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si applica l'articolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo.

    5. Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 e' consentito l'ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui all'articolo 22.

    6. Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 e' rifiutato e, se rilasciato, e' revocato, agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne, anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonche', limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Nell'adottare il provvedimento si tiene conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

    7. Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 e' adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b), e l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, l'espulsione e' adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno e l'allontanamento e' effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea.

    8. Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Dell'avvenuto rilascio e' informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.».

Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all'articolo 9,» sono soppresse.

2. Agli stranieri già titolari di carta di soggiorno si applicano le norme del presente decreto.

3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 1.

4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2006 ed in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede per l'anno 2006 mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate nell'anno stesso all'entrata del bilancio dello Stato e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione della predetta autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della solidarietà sociale provvedono al monitoraggio degli oneri, informando tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della sollecita adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma , n. 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima o nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

3. Gli uffici competenti provvedono all'applicazione del presente decreto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4.
Norma finale

  • 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 

Regolarizzazione selettiva per le badanti 10/07/09

Ieri Giovedì 09/07/2009 è stata siglata una bozza di accordo tra il ministro dell'Interno Roberto Maroni e quello del Welfare Maurizio Sacconi in merito alla "regolarizzazione delle colf e badanti".

La soluzione trovata è una sorta do "condono" sul lavoro domestico: chi ha una colf o una badante in nero, potrà regolarizzarla pagando i contributi pregressi.

Si andrà a selezionare i datori di lavoro; quelli stranieri dovranno essere soggiornanti in Italia da lungo tempo, quindi non sarà più possibile per gli stranieri arrivati da poco in Italia chiamare altri connazionali sfruttando la sanatoria.

Colf e badanti assunte da stranieri potranno anche essere italiane; l'italiana uscirà dalla sua posizione di sfruttamento e la straniera dalla posizione di irregolare.

La norma dovrebbe entrare in vigore a partire da settembre probabilmente inserita in un decreto, diverso però dal solito decreto flussi .

I dettagli sono ancora da definire.

 

Regolarizzazione per colf e badanti 07/0/2009

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla famiglia, Carlo Giovanardi, ha proposto ieri 6 Luglio 2009 una sorta di regolarizzazione per colf e badanti che lavorano nelle famiglie e che rischiano di essere incriminate con l'introduzione del reato di clandestinità contenuto nel DDL Sicurezza.

Giovanardi ha sottolineato, inoltre, che "le nuove norme sulla sicurezza saranno efficaci solamente se accompagnate da un provvedimento indirizzato agli extracomunitari già in Italia con un rapporto di lavoro in essere che non possono trasformare in contratto di lavoro in quanto irregolari".

L'obiettivo del provvedimento , secondo l'esponente del Governo, "è agevolare le forze dell'ordine nell'espellere realmente dal Paese chi si trova in Italia senza un lavoro, e soprattutto, svolge attività collegata alla criminalità organizzata.....".

 

Rilascio del permesso di soggiorno in 45 giorni a Modena 20/06/09

La Questura di Modena è stata coinvolta in un progetto sperimentale che prevede il rilascio del permesso di soggiorno in tempi molto ridotti.

Il Ministero dell'Interno ha aumentato il numero delle persone assegnate allo Sportello Immigrazione in modo tale da velocizzare, attraverso la proceduta informatizzata, a 45 giorni il rilascio del tanto atteso pds.

Questo progetto dal mese di Luglio coinvolgerà 50 Questure ed entro il prossimo Settembre interesserà tutto il territorio nazionale.

I nuovi addetti assegnati alla questura di Modena dovranno rilasciare tutte le informazioni richieste  cercando di snellire le code e di conseguenza diminuire la pressione agli sportelli in modo tale da agevolare l'operato degli agenti di Polizia.

Il nuovo organico dovrà frequentare uno specifico corso di formazione e sarà sottoposto al controllo degli organi competenti del Ministero dell'Interno

 

Decreto flussi 2008 16/06/09

Gli Sportelli Unici delle due capitali dell'immigrazione, Roma e Milano,  non hanno ancora finito di assegnare le quote relative alle domande di decreto Flussi 2008, così come le altre province d'Italia che hanno appena cominciato la distribuzione di tali quote.

Agli inizi di Giugno il Ministero dell'Interno ha pubblicato un report inerente la distribuzione delle 170mila quote del decreto flussi 2007, il quale ha evidenziato che tale operazione non è ancora stata conclusa.

I nulla osta rilasciati sono 147mila, a fronte di ben 63mila domande bocciate dalle Direzioni provinciali del Lavoro e 14mila stoppate dalle Questure. 

Purtroppo per tutti quei datori che avevano bisogno di operai, anziani che avevano bisogno di badanti e famiglie in cerca di baby sitter, il dato che emerge di più è quello delle domande chiuse; nella maggior parte dei casi le province di riferimento hanno esaurito le quote e la tipologia di lavoratore richiesto non rientrava tra quelli ammessi al ripescaggio del decreto flussi 2008.

Man mano che i diversi Sportelli terminano le quote del 2007 passano a distribuire quelle del 2008; ma ad oggi questo passaggio è stato fatto in meno del 60% delle province d'Italia: complessivamente su 150mila ingressi autorizzati dal decreto flussi 2008, finora sono stati distribuiti meno di 1600 nulla osta: appena l'1%. 

 

Unico mini 11/06/09

L'Unico mini è la versione semplificata di Unico offerta da quest'anno ai contribuenti che presentano i redditi più comuni; è composto da 4 facciate (anziché da 8) e ha 24 pagine di istruzioni, contro le 100 del modello ordinario.

E' semplice da compilare e da inviare, infatti lo si può fare direttamente dal proprio computer senza dover scaricare alcun tipo di software.

Inizialmente si può svolgere un test per poter verificare la possibilità di utilizzo di questo modello mini e, successivamente, ottenuta risposta affermativa, si può proseguire alla compilazione della dichiarazione on line: una volta inseriti tutti i dati è lo stesso programma che segnala eventuali errorie liquida l'imposta da pagare.

Alla fine è necessaria la conferma finale e l'avvio per la trasmissione.

Esclusi da questa procedura sono:

-titolari di partita Iva

-chi presenta la dichiarazione per conto di altri -chi ha variato domicilio fiscale dal primo novembre 2007 -i contribuenti che intendono presentare una dichiarazione correttiva/ integrativa -chi vuole la notifica degli atti a un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica.

L'Unico Mini è quindi nato per agevolare i contribuenti con dichiarazioni non complesse, quindi agevolare quei soggetti che hanno percepito uno o pi redditi derivanti da:

-terreni/fabbricati

-attività comm. o lavoro autonomo occasionali e che vogliono usufruire delle detrazioni/deduzioni per gli oneri sostenuti e per carichi di famiglia e lavoro.

Il modello va inoltrato per via telematica entro il 30 di Settembre direttamente dal contribuente o tramite intermediario autorizzato o da un ufficio dell'agenzia delle entrate.

 

Attenzione alle scadenze 10/06/09

Giugno è il mese per eccellenza delle scadenze per il Fisco, attenzione a queste date:

- LUNEDI' 15 GIUGNO 

730: oggi i Caf, i Centri di Assistenza Fiscale devono consegnare ai contribuenti  che hanno fatto il 730 il Modello e il prospetto di liquidazione.

- MARTEDI' 16 GIUGNO 

UNICO: Scade il termine per il versamento , da parte dei contribuenti persone fisiche o società, in in sola soluzione o come prima rata delle imposte Irpef e Irap a titolo di saldo per il 2008 e di primo acconto per il 2009.                        

ICI: L'imposta comunale sugli immobili è stata abolita per la casa di abitazione ma è ancora in vigore su tutte le altre tipologie quali seconde case, abitazioni date in locazione, uffici, negozi. Deve inoltre essere versato l'acconto Ici per il 2009.

IVA: Scade il termine per i versamenti Iva sia per i contribuenti che hanno scelto di pagare mensilmente, sia per coloro che hanno il pagamento rateale.

- MERCOLEDI' 17 GIUGNO 

RAVVEDIMENTO: è l'ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati, o effettuati in modo insufficiente, entro il 18 maggio 2009.

- MARTEDI' 30 GIUGNO

BOLLO AUTO: il pagamento della tassa automobilistica deve essere effettuato dai proprietari di autobus, rimorchi e motori fuori bordo con bollo in scadenza a maggio 2009.

AFFITTI: bisogna pagare l'imposta di registro sui contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1-6-2009.

UNICO: è l'ultimo giorno utile per l'invio della dichiarazione per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico.

RAVVEDIMENTO: è l'ultimo giorno per regolarizzare il versamento dell'Ici relativa all'anno 2008 non effettuato o effettuato in misura incapiente

 

 

Legalizzazione di documenti 09/06/09

Si vuole con la presente fare chiarezza in merito a una procedura spesso richiesta che genera confusione: la legalizzazione di documenti quali certificati di nascita, matrimonio, stati di famiglia, ...

Si precisa che il termine "legalizzazione" indica l'attestazione della qualita' legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento ( atti, copie, ..) nonché l'autenticita' della firma stessa.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatico o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

Si precisa tuttavia che la legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciate dalle seguenti ambasciate / consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra (Austra, Grecia, malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Spagna.

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalita' della postilla c.d. "Apostilla" in luogo della legalizzazione.

La Prefettura  - Ufficio Territoriale del Governo provvede, per delega del Ministero degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme su documenti da e per l'estero. La prefettura legalizza:

  • Atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero
  • Atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia

 

Circolare 400/c 08/06/09

Con la Circolare n. 400/c del 6/05/2009 il Ministero dell'interno, richiamando il T.U. sull'immigrazione,  precisa che il permesso per attesa occupazione  deve durare "fino a sei mesi", sottolineando altresì un passaggio del regolamento d'attuazione, secondo il quale "allo scadere del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato" se non ha un nuovo contratto. 

Con tale interpretazione rigorosa il Ministero boccia l'orientamento assunto da diverse Questure in tutta Italia (in particolare gli uffici di immigrazione di Verona e Treviso), le quali hanno accordato  proroghe fino a un anno dei permessi per attesa occupazione anche per fornire un aiuto agli immigrati che hanno subito provvedimenti di licenziamento dovuti alla crisi economica.

"La fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" ribadisce ancora il Viminale. E raccomanda che "I'eventuale possibilità di interveti a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà". 

 

Circolare ministeriale sull'attività' degli sportelli unici dell'immigrazione 07/06/09

Con circolare prot. n. 617 del 6.02.2009 il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno fornisce alcune linee guida agli Sportelli Unici dell'Immigrazione in materia di concessione dei nulla osta all'avviamento al lavoro e in materia di ricongiungimento familiare.

Tali linee guida, nelle intenzioni del Dipartimento, hanno la funzione di consentire la rapida definizione dei residui procedimenti ancora pendenti e di ridurre il più possibile l'attività contenziosa sia in sede giurisdizionale che straordinaria con i relativi costi di soccombenza per l'amministrazione.

In particolare, traendo spunto da una serie di casistiche risolte in modo non favorevole per l'amministrazione, viene richiamata l'attenzione sulle seguenti fattispecie che più frequentemente determinano la riforma dei provvedimenti definitori assoggettati ad impugnazione:

1) INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE DEL DINIEGO DI NULLA OSTA PER LAVORO: il Dipartimento raccomanda agli Sportelli Unici di evitare nei provvedimenti di diniego le cosiddette "motivazioni apparenti" (ovvero quelle motivazioni che si limitano a attestare l'insussistenza dei requisiti normativi) e di fornire sempre una motivazione esaustiva;

 2) ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA RISPETTO A NORMATIVE DICHIARATE COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIME: in presenza di alcune decisioni della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità di alcune norme in materia, il Dipartimento sottolinea l'importanza di revocare in via di autotutela i provvedimenti adottati in conformità delle norme dichiarate incostituzionali tutte le volte in cui siano ancora pendenti i termini per l'impugnazione o questa non sia ancora stata definita, sempre al fine di evitare i costi di una sicura soccombenza;

 3) RAPPORTI TRA PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PROCESSO PENALE IN PRESENZA DI MISURE CAUTELARI ADOTTATE DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA: la circolare affronta le problematiche connesse al sequestro preventivo disposto dall'autorità giudiziaria e avente ad oggetto documentazione necessaria a concludere il procedimento amministrativo; in tal caso viene data indicazione di formulare all'organo inquirente una specifica domanda di dissequestro motivata dalla necessità per l'amministrazione di adempiere a precisi obblighi normativi e regolamentari e si formula l'ipotesi, nel caso in cui non fosse possibile accelerare la definizione delle indagini, di considerare non più impegnate le quote relative alle pratiche sequestrate e di procedere con l'esame delle domande successive.

Gheddafi a Roma per tre giorni 07/06/09

E' arrivato questa mattina a Roma il leader libico Muhammar Gheddafi che si fermerà nella capitale per due giorni. Per l'occasione è  in atto un dispositivo di sicurezza che prevede la chiusura degli spazi aerei sopra la capitale dalle 10.00 di oggi alle 24 di sabato 13 Giugno. Al suo arrivo all'aeroporto militare di Ciampino Gheddafi sarà accompagnato da una scorta  dei corpi speciali di polizia e carabinieri in tutti i suoi spostamenti,  compresa Villa Pamphili che resterà chiusa per allestire la grande tenda beduina che lo ospiterà insieme al suo staff, e l'Università della Sapienza dove alle 12.30 il leader incontrerà studenti e professori nell'aula magna dell'ateneo. Domani alle 18.00 ci sarà il saluto del sindaco Gianni Alemanno in Campidoglio, per questo i Musei capitolini resteranno chiusi al pubblico a partire dalle 14; in questa occasione  Gheddafi dovrebbe affacciarsi sulla piazza per un discorso ai cittadini.

Sentenza della Cassazione 6441/2009 06/06/09

Un cittadino neozelandese avendo già ottenuto visto d'ingresso e permesso di soggiorno per motivi di studio per la durata di un anno, facendo valere il riconoscimento della qualità di "partner de facto" del cittadino italiano  da parte delle competenti autorità neozelandesi, ha chiesto al questore di Livorno la conversione del titolo di soggiorno in permesso per motivi familiari ai sensi dell'art. 30, 1° comma lettera c) del d.lvo. n. 286/1998, in relazione agli articoli 24 e 65 della legge n. 218 del 1995.

Il provvedimento del 15 ottobre 2004 del questore, che ha dichiarato irricevibile l'istanza, è stato dichiarato illegittimo dal tribunale di Firenze con decreto del 4 luglio 2000, ma la corte d'appello di Firenze, con decreto del 6 dicembre 2006, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto la domanda affermando che: a) la condizione di partner de facto, attestata dalle autorità neozelandesi, secondo il nostro ordinamento giuridico è diversa da quella di "familiare", che può essere riconosciuta soltanto a soggetti legati da vincoli parentali e, solo in alcuni 4 casi, anche di affinità; b) non è possibile una lettura costituzionalmente orientata di tale disciplina che consenta di pervenire a, interpretazioni estensive,perché la corte costituzionale ha costantemente affermato la legittimità costituzionale delle norme che non consentono di estendere alle convivenze di fatto la disciplina della famiglia legittima (sentenze nn. 313/2000, 2 e 166 del 1998, 127/l997, 237/1986, 45/1980), anche con specifico riferimento alla normativa in materia d'immigrazione e in particolare con riferimento alla norma che limita il divieto di espulsione allo straniero coniugato o parente entro il quarto grado di cittadino, escludendo lo straniero convivente more uxorio (sentenza n. 313/2000); c) la legge neozelandese che riconosce la qualità di conviventi di fatto a persone dello stesso sesso, tanto più se dovesse intendersi anche come costitutiva dello status di "familiare", è contraria all'ordine pubblico italiano; d) l'art. 3, 2° comma, lettera b) della direttiva n. 2004/38/CE, che riconosce il diritto di soggiorno nel territorio degli stati membri ai partner stranieri che abbiano una relazione stabile debitamente attestata, non è applicabile nella specie perché il cittadino di uno stato dell'Unione Europea e perché, comunque, l'equiparazione dell'unione registrata al matrimonio, al fine del riconoscimento della qualità di "familiare" e quindi del diritto di ingresso e di soggiorno, deve essere prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro ospitante; e) l'art. 12 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea riservalo alle legislazioni nazionali la competenza a disciplinare il diritto ad instaurare rapporti coniugali o unioni familiari di tipo diverso, e poiché il nostro ordinamento riconosce le unioni di tipo coniugale solo nelle ipotesi di convivenze tra persone di sesso diverso, il recepimento di una normativa di altro Stato (tra l'altro non comunitario) che riconosca la qualità di convivente di fatto a persone dello stesso sesso produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico.

 

Ricongiungimento con i figli minori 06/06/09

Corte di Cassazione Sez. Prima - Sent. del 20.05.2009 n. 11803
La corte d'appello di Milano con decreto deI 20 gennaio 2005 ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell' Interno avverso il decreto del tribunale di Milano dell' 11 luglio 2005, con il quale è stato annullato il rifiuto del Questore di Lecco di concessione del nulla osta per il ricongiungimento familiare richiesto dal cittadino senegalese ... omissis ... in favore della figlia ... omissis ..., nata il 18 novembre 1985.

La corte territoriale, premesso che il nulla osta era stato rifiutato per l'accertata mancanza di un contratto di lavoro della durata di almeno un anno da parte del richiedente, ha osservato che quando sia richiesto il ricongiungimento con una figlio minore (tale essendo la figlia del richiedente al momento della richiesta) l'art. 29, 3 comma lettera b) del d. lgs. n. 286 del 1998 richiede non la titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato di durata non inferiore ad un anno ma soltanto che lo straniero dimostri la disponibilità di un reddito annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e ha rilevato che lo straniero aveva fornito la prova, mediante produzione di buste paga di percepire nell'ultimo anno un reddito ben superiore alla soglia minima prevista dalla legge.

 

“Sportello amico05/06/09

Dallo scorso aprile è partito con successo il progetto "Sportello Amico" che snellisce e velocizza la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno.

Il progetto era partito nelle Questure di Firenze, Siena, Viterbo e dal 3 di Aprile è stato esteso ad altre 18 province d'Italia, quali Aosta, Avellino, Bari, Bologna, Caserta, Como, Cosenza, Forlì-Cesena, Genova, Lecce, Macerata, Modena, Novara, Palermo, Perugia, Ravenna, Rimini, Siracusa.

Questo progetto collega l'agenda delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici degli stranieri delle diverse Questure alle varie pratiche espletate da Poste Italiane; lo stranierà ha quindi la possibilità di conoscere al momento della consegna del Kit Postale la data in cui dovrà recarsi all'ufficio immigrazione per rilasciare le impronte e non dovrà più aspettare la convocazione per raccomandata.


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Stranieri e imprenditoria 05 / 06 / 2009

Sono 165.114 i cittadini stranieri titolari d'impresa in Italia. Rispetto al 2003 il loro numero e' triplicato e se analizziamo la loro evoluzione, dal 2000 sono nate 140 mila aziende, 20 mila l'anno e si stima che coinvolgano 500mila persone, anche italiani. La densità maggiore si ha in Lombardia (30 mila) e Emilia (20 mila), mentre in Sardegna, Sicilia e Calabria il tasso di imprenditorialita' straniera è pari a quello degli italiani. A livello provinciale, la concentrazione maggiore si ha a Milano (17.297)seguita da Roma (15.490). Il settore privilegiato e' l'industria con 83.578 aziende (50,6%); al suo interno prevale l'edilizia (64.549 aziende) e il tessile (10.470). Gli imprenditori stranieri sono per lo piu' marocchini, seguiti da romeni (61,2%),  cinesi (24,4%), e albanesi (48,5%).


Elenco per badanti qualificate 04/06/09

Si tratta di un progetto presentato dal Ministro per le Pari Opportunita', Mara Carfagna,  che prevede l'istituzione di un albo per badanti, collaboratrici domestiche e baby sitter. L'obiettivo è quello di offrire alle famiglie, personale qualificato e specializzato, e al tempo stesso favorire l'occupazione femminile.

Tale progetto prevede la costituzione di veri e propri elenchi esposti su base comunale che evidenzieranno i soggetti che avranno maturato le competenze e le conoscenze necessarie per operare in un settore tanto delicato, quanto fondamentale e primario, quale quello dell'assistenza alla persona.

Tale idea rientra nel pacchetto che comprende anche la creazione di vaucher per gli asili nido e la costituzione di piccoli "asili di condominio".


Alloggio per extracomunitari clandestini 04 / 06 / 2009

 Alloggio per extracomunitari clandestini: l'affitto deve essere a prezzo di mercato, altrimenti il proprietario commette un reato.

Tribunale di Milano, Sentenza 12/05/2009,

Come ben noto l'art. 12 comma 5 T.U sull'immigrazione prevede  che:"...Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni ".


Dati sull’immigrazione a Rimini 04/06/09

Dagli ultimi dati dell'Ufficio Statistica della Provincia di Rimini, aggiornati al 1 Gennaio 2008, gli stranieri residenti sono 22.545, ben il 14% in più rispetto all'anno precedente e rappresentano di 7,6% dell'intera popolazione residente. In generale sono rappresentati 125 stati esteri e tra i primi troviamo l'Albania

(26,4%), la Romania (10,2%), l'Ucraina (8,3%), la Cina (6,3%) e il Marocco (5,9%). Quasi la metà dei residenti stranieri (10.922 pari al 48,4% del totale) ha come paese di cittadinanza un paese europeo extra comunitario. I cittadini provenienti dall'Unione Europea sono quasi il 20% degli stranieri

residenti (4.234 persone) e di questi oltre 2.500 provengono da un Paese UE di nuova adesione (solo i rumeni sono 2.292). Circa la componente Africana i cittadini rappresentati sono ben il 17% (3.800

persone) mentre i cittadini provenienti dall'Asia sono l'8,5% degli stranieri residenti (1.921 persone), di cui quasi 1.500 sono cinesi.

La metà degli stranieri risiede nel comune capoluogo ( 11.275 individui), comune nel quale la componente straniera rappresenta l'8% della popolazione complessiva


Abruzzo : Indennità Mensile Di 800€ 03/06/09

A seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo il 6 Aprile, il Governo ha disposto l'erogazione di un'indennità pari a 800€ per i lavoratori autonomi che hanno dovuto interrompere l'attività causa l'evento sismico.

L'indennizzo viene erogato:

-lavoratori che hanno conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000€

-collaboratori coordinati e continuativi che operano nell'area del sisma

-lavoratori che operano in regime di monocommittenza

-lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza

-lavoratori titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale

La domanda va presentata dall'interessato in qualunque sede Inps sul territorio nazionale, secondo il modello SR81_indennizzo_Abruzzo a fronte della quale viene liquidata un'indennità mensile di € 800,00 per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 6 Aprile 2009 nell'ordine di presentazione delle domande.

Il lavoratore che ha ripreso l'attività lavorativa è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'Inps.

 

Approvato il maxiemendamento al ddl sicurezza 22/05/2009

In data 13 Maggio c.a. la Camera dei deputati ha approvato a maggioranza l'emendamento al ddl sicurezza su cui il governo aveva posto la fiducia. 

Chi ha votato a favore sono stati i deputati del Popolo della libertà, della Lega Nord e del Movimento per le autonomie, mentre chi ha votato contro sono stati quelli del Partito democratico, dell' Italia dei valori e dell' Unione di Centro.   

Il testo, che raggruppa le norme sull'immigrazione, prevede l'introduzione del reato di immigrazione clandestina, il divieto di matrimonio per gli irregolari, il trattenimento fino a sei mesi nei centri d'espulsione, la criminalità organizzata (con 

l'inasprimento delle norme antimafia e antiriciclaggio) e infine la sicurezza pubblica (con l'introduzione delle cosidette "ronde"). 

Per i regolari, vengono introdotti il permesso a punti, il test di italiano per chi chiede la carta di soggiorno e contributi più alti per avere permesso di soggiorno e cittadinanza. 

 

30/05/09 Iscrizione nelle università italiane 06/05/2009

Il 30 Maggio è l'ultimo giorno valido  per presentare le domande di prescrizione alle rappresentanze consolari/diplomatiche italiane dei paesi di origine da parte dei cittadini stranieri residenti all'estero che vogliono iscriversi a corsi di studio presso gli Atenei italiani.

Successivamente in data 4 luglio le rappresentanze contatteranno le Università per inoltrare le domande di prescrizione.

Dal 4 Agosto verranno poi pubblicati gli elenchi dei cittadini stranieri ammessi alle prove e dalla fine di agosto le rappresentanze cominceranno a rilasciare i visti per poter venire in Italia.

Gli stranieri dovranno dimostrare di possedere disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti per poter stare in Italia e dimostrare l'esistenza di un idoneo alloggio e l'eventuale somma occorrente per il rimpatrio.

Ci si può collegare sul sito www.studiare-in -italia.it/studentistarnieri/ per avere ulteriori informazioni inerenti il numero di posti disponibili, le istruzioni e i vari adempimenti da seguire per ottenere questo tipo di visto.

 

Contrasto all’immigrazione irregolare 05/05/2009

Roberto Maroni, Ministro dell'Interno, in data 29 Aprile è intervenuto al Question time alla Camera dei deputati per discutere della mancata conversione del decreto-legge n.11 del 23/02/2009 che avrebbe consentito il trattenimento degli immigrati clandestini nei CIE fino a 18 mesi.

Il Ministro ha ribadito che due mesi (il tempo attuale in cui lo straniero clandestino è trattenuto nel Cie) sono troppo pochi e che in questo breve lasso di tempo è quasi impossibile identificare e espellere la maggior parte dei clandestini.

Dal 27 Aprile sono passati quasi 4.500 clandestini dai Cie e solamente 1640 sono stati identificati e poi espulsi, un numero già alto, secondo il Ministro, ma che sarebbe potuto essere maggiore se la norma fosse stata approvata.

Per il Ministro è quindi di fondamentale importanza che il Parlamento approvi velocemente questa norma per poter così intervenire rapidamente e rimpatriare tutti gli stranieri clandestini che ad oggi sono fermi nei Cie.

 

Proposta di seggi agli immigrati 28/04/09

Il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha espresso la volontà di garantire seggi in Parlamento anche alle minoranze etniche più rappresentative presenti in Italia.

L'idea nasce dal confronto con la sua omologa romena che ha evidenziato che tale possibilità è contemplata dalla propria costituzione.

Potrebbe certamente rappresentare una ulteriore forte dimostrazione della volontà di dar voce anche presso le sedi istituzionali ai rappresentati di comunità che maggiormente costituiscono il tessuto sociale immigrato in Italia. Si è tuttavia specificato che tale proposta riguarderebbe solo coloro che hanno già acquisito la cittadinanza italiana.

 

 

Conversione del pds per lavoro stagionale 22/04/2009

Il permesso di soggiorno per lavoro stagionale è disciplinato all'articolo 24 del T.U. sull'Immigrazione (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) ed ha una durata limitata, ha cioè validità che può andare da venti giorni ad un massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro ( art. 24 comma 3 T.U.).

Il numero di ingressi per lavoro stagionale viene definito in base al decreto flussi emanato dal Governo almeno una volta all'anno (art. 3, comma 4, T.U. sull'Immigrazione), ove si prevede il numero di stranieri che possono essere occupati nei settori di lavoro stagionale (agricolo, turistico e alberghiero).

L'art. 24, comma 4, del T.U. sull'Immigrazione, prevede anche la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, però solo qualora vi siano quote disponibili per motivi di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

L'articolo in esame dispone che: "Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Può, inoltre, convertire, il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, qualora se ne verifichino le condizioni", cioè qualora sia stato autorizzato a ritornare in Italia e gli sia stato offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote

 

Conversione del pds per studio in lavoro 18/04/2009

Con la CIRCOLARE N. 1280 emanata dal dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, sono stati forniti chiarimenti in merito a quanto disposto con l'art. 14 comma 5 del D.P.R. n. 349/99, concernente la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio, in base al quale le quote d'ingresso definite nei decreti di cui all'art. 3, comma 4, del testo unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto che si possa concedere la conversione del titolo di studio a tutti coloro i quali abbiano conseguito presso le Università Italiane uno dei seguenti titoli:

-Laurea (3 anni)

-Laurea specialistica magistrale

-Diploma di specializzazione (minimo 2 anni)

-Dottorato di ricerca (minimo 3 anni)

-Master universitario di I livello cui si accede con laurea

-Master universitario di II livello cui si accede con il diploma di laurea o con laurea specialistica o magistrale

 

Bollettini delle badanti 17/04/2009

Dalla fine di Marzo l'Inps ha spedito a tutti i datori di lavoro che hanno alle dipendenze un collaboratore domestico, i bollettini precompilati per facilitare il pagamento dei contributi alle casse dello Stato.

L'intenzione era quella di snellire e facilitare i procedimenti di pagamento ma purtroppo il risultato è stato nettamente l'opposto.

Infatti molti bollettini sono arrivati con un importo dei contributi da versare completamente sbagliato, altri con codici fiscali di collaboratori già licenziati o addirittura c/c intestati a datori di lavoro deceduti da tempo nonostante queste persone avessero regolarmente denunciato da tempo l'inizio e la fine del loro rapporto di lavoro.

L'inps ha archiviato pratiche senza aver fatto, alla fine, un controllo incrociato con dati vecchi e con dati aggiornati, creando parecchie difficoltà.

 

Diritti del rifugiato 13/04/2009

Il soggetto straniero a cui viene riconosciuto lo status di rifugiato acquista alcuni diritti fondamentali , fra i quali:

  • Diritto al lavoro
  • Diritto al ricongiungimento familiare
  • Diritto all'assistenza sociale
  • Diritto all'assistenza sanitaria
  • Diritto ad avere il documento di viaggio in caso di assenza di passaporto
  • Diritto all'istruzione pubblica
  • Diritto al matrimonio ( il nulla osta viene rilasciato dall'UNHCR)
  • Diritto a partecipare all'assegnazione degli alloggi pubblici
  • Diritto a richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia
  • Diritto al rilascio della patente

E' certamente importante affidarsi a strutture serie e competenti che possano seguire l'interessato nell'iter burocratico di richiesta di tale status qualora se ne ravvedano le condizioni e possa sostenerlo nell'esercizio degli importanti diritti che comporta.

 

Ricorso Giudiziario 13/04/2009

Il termine per proporre ricorso giudiziario contro i provvedimenti in materia di ingresso, soggiorno e di espulsione è normalmente di 60 giorni.

Termini più brevi sono, invece, previsti per i ricorsi contro i provvedimenti di diniego della concessione dello status di rifugiato adottati dalle commissioni territoriali per il riconoscimento dello status ( 5 giorni dalla comunicazione della decisione se si chiede il riesame alla commissione territoriale integrata da un componente della commissione nazionale; 15 giorni dalla comunicazione del rigetto della richiesta di riesame se si propone ricorso al tribunale ordinario; 15 giorni se si presenta direttamente il ricorso al Tribunale in composizione monocratica contro il diniego).

Fanno eccezione tutti i provvedimenti che riguardano il diritto all'unità familiare per i quali il ricorso (che si propone al tribunale ordinario del luogo in cui risiede l'interessato) non è assoggettato a un termine di decadenza; nel caso, però, in cui il ricorso venga respinto l'eventuale reclamo con ricorso alla Corte d'Appello deve essere proposto entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto del tribunale.

 

 

Permesso di soggiorno per cure mediche 12/04/2009

Si vuole di seguito riportare l'attenzione su una sentenza del Tar della regione Toscana inerente il ricorso contro il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di cure mediche opposto da cittadina marocchina che in Italia aveva subito un trapianto renale e che dopo alcuni anni di permanenza regolare in Italia data dalle successive cure mediche, si vedeva negare il successivo rinnovo. In particolare si cita che: " è legittimo il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per cure mediche opposto da cittadina marocchina sottoposta in Italia a trapianto renale ed il cui titolo di soggiorno è stato rinnovato per piu' anni, nonostante ella abbia fatto ingresso sul territorio nazionale sprovvista dello specifico visto per cure mediche, ed in presenza di un accertamento sulla possibilità per la stessa di continuare il trattamento sanitario nel suo paese di origine.

La permanenza dell'interessata in Italia non ha più ragione di essere, essendo rimasto accertato, a seguito dell'istruttoria condotta tramite il Consolato di Casablanca, che in Marocco esistono le strutture mediche e i medicinali adeguati per curare  la patologia renale dialitica, di cui è affetta la ricorrente.

 

 

 

Permesso di soggiorno per motivi di studio 10/04/2009

Poter entrare in Italia ai fini dell'iscrizione a una facolta' universitaria è possibile seguendo un iter burocratico di certo non semplice, che necessita del rispetto di tempistiche rigorose e assolutamente differenti rispetto l'iscrizione da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente residente sul territorio nazionale.

L'ingresso prevede innanzitutto l'ottenimento di un visto per motivi di studio di breve durata che consenta al cittadino straniero di fare ingresso in Italia al fine di sostenere gli esami di selezione alla facolta' scelta.

E' accaduto che un cittadino straniero non abbia superato tale selezione e che abbia quindi proceduto all'iscrizione presso un ‘altra facolta' nella quale è stato accettato. Si era tuttavia verificato che la questura avesse proceduto al diniego del rilascio del permesso di soggiorno motivandolo con la mancata corrispondenza fra l'iscrizione alla facolta' che aveva consentito di ottenere  il visto e l'iscrizione alla facolta' in forza della quale avrebbe richiesto il Permesso di soggiorno.

E' intervenuta in tal senso una sentenza del TAR della Lombardia che ha invece ritenuto illegittimo tale provvedimento motivandolo con l'assenza di tale condizione all'interno del D.Lgs 286/98.

 

Requisiti per la di richiesta di ricong. familiare 08/04/2009

Il Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 stabilisce che un cittadino straniero extracomunitario regolarmente residente sul territorio italiano secondo le disposizioni previste all'art. 28 del Testo Unico, può inoltrare domanda di ricongiungimento familiare in favore dei seguenti cittadini extracomunitari non presenti sul territorio italiano:

  • Coniuge: non legalmente separato e purché di età superiore ai diciotto anni

quest'ultima condizione è stata inserita proprio da questo decreto e rappresenta di certo una importante novità

  • Figli minori di anni diciotto
  • Figli maggiori di anni diciotto ma con gravi e documentati handicap psico - fisici che ne impediscano un auto sostentamento
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

  Quest'ultima condizione ha eliminato la possibilità di ricongiungere i genitori per i quali era possibile esprimere semplicemente la condizione di "soggetti a carico"

 

Permessi di soggiorno elettronici 07/04/2009

Molte Questure hanno attivato il servizio che consente a tutti i cittadini stranieri di controllare se il proprio permesso di soggiorno è pronto per la consegna effettuando la verifica on line sul sito della Questura di competenza. 

Una volta visualizzata la pagina si potrà avere accesso all'informazione richiesta aprendo il file "permessi di soggiorno elettronici in consegna"; tale file viene aggiornato periodicamente e la ricerca può essere effettuata per numero di assicurata, per data di nascita, per nazione di nascita ovvero per Commissariato di P.S. o Ufficio competente presso il quale recarsi per l'attivazione del titolo di soggiorno.

Questo servizio è operativo nelle seguenti questure: Ancona; Alessandria; Ascoli piceno; Avellino; Bari; Bergamo; Biella; Bologna; Bolzano; Brescia; Caserta; Catania; Catanzaro; Chieti; Como; Cosenza; Cuneo; Ferrara; Firenze; Foggia; Genova; Gorizia; LaSpezia; Latina; Lecce; Lecco; Lucca; Macerata; Mantova; Massa Carrara; Matera; Milano; Modena; Palermo; Padova; Piacenza; di Perugia; Pescara; Pistoia; Pordenone; Ragusa; Ravenna; Reggio Calabria; Roma; Rovigo; Salerno; Siena; Taranto; Teramo; Trapani; Trento; Treviso; Trieste; Udine; Varese; Venezia; Verbano- Cusio-Ossola; Viterbo;

 

 

Revoca status di rifugiato 05/04/2009

 Lo status di rifugiato che è stato riconosciuto può essere cessato quando:

  • Il soggetto si è volontariamente avvalso della protezione del suo Paese di origine ( ad es: vi ha fatto rientro o si è rivolto alle autorità diplomatiche di quel paese e ottenendo il passaporto)
  • Avendo perso la cittadinanza del proprio Paese, il soggetto l'abbia volontariamente riacquistata
  • Abbia acquistato la cittadinanza italiana  ovvero altra cittadinanza e il soggetto goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la cittadinanza
  • Il soggetto si sia volontariamente ristabilito nel proprio Paese di origine
  • Siano venute meno le circostanze che determinarono il riconoscimento dello status di rifugiato e il soggetto possa tornare ad avvalersi della protezione del suo Paese
  • Se un apolide e si vengono a determinare circostanze per cui possa tornare nel Paese dove aveva la dimora abituale, essendo venute meno le circostanze  per cui  gli fu riconosciuto lo status di rifugiato

Resta inteso che, in caso di revoca dello status di rifugiato per qualunque motivo, a priori non devono sussistere altri gravi motivi di ordine umanitario che impediscano il ritorno del soggetto nel Paese di origine.

La cessazione dello status di rifugiato verrà dichiarata dalla Commissione Nazionale  per il diritto di Asilo, sulla base di una valutazione individuale della situazione personale del soggetto.

La Commissione Nazionale provvederà ad informare per iscritto l'interessato dell'avvio del procedimento di cessazione e dei motivi che ne sono alla base per dare la possibilità di fornire delle dichiarazioni scritte ed ogni altro elemento di valutazione che si ritenga utile al fine di mettere a conoscenza la Commissione stessa di situazioni che potrebbero portarla alla sospensione di tale procedimento.

Ovviamente contro il provvedimento di cessazione dello status di rifugiato potrà essere opposto ricorso.

 

 

 

Richiedenti asilo / rifugiati 05/04/2009

I richiedenti asilo sono soggetti che non vogliono o non possono tornare nel proprio paese perché perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per opinioni politiche.

La Convenzione di Ginevra firmata il 28 Luglio 1951 ( e rettificata dall'Italia con la Legge del 24 Luglio 1954 n. 722) definisce "rifugiato" colui che temendo  a ragione di essere perseguitato per i motivi sopra citati, trovandosi al di fuori del proprio Paese e non potendo o non volendo farvi rientro, si avvale della protezione del Paese in cui si trova; oppure, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza, chiede  a  questo Paese, per i motivi sopra espressi, il conferimento dello status di rifugiato

A integrazione della Convenzione è stato elaborato il Protocollo di New York nel 1967 che ha rimosso le limitazioni temporali e geografiche fissate nel testo originario della Convenzione

Caso a parte, invece è da considerarsi, quello che origina un permesso per "protezione temporanea": tale titolo viene conferito a coloro che, costretti a lasciare il proprio paese a causa di disastri naturali, di calamita', di violenti rivolgimenti politici o di crisi belliche, ( situazioni  escluse dalla Convenzione ) richiedono allo stato in cui si trovano di potervi soggiornare temporaneamente.

 

Richiesta visti dal Madagascar 04/04/2009

Il cittadino straniero che deve richiedere il visto per l'Italia per motivi di turismo deve recarsi al Consolato Generale di Francia che è l'autorità' preposta al disbrigo di tale iter.

 Ciò a seguito della chiusura del Consolato Generale Onorario d'Italia ad Antananarivo.

Si precisa tuttavia che l'assistenza ai cittadini Italiani  viene comunque garantita anche da altre rappresentanze diplomatiche di paesi dell'unione Europea ivi presenti ( Francia, Germania, Danimarca)

 

Uscire e rientrare in Italia con la ricevuta postale dal 01/02/09

A partire dalla mezzanotte del 31 gennaio è scaduta la deroga concessa dalle autorità europee all'Italia per consentire agli stranieri che soggiornano regolarmente e che sono in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, di transitare attraverso i Paesi dell'area Schengen con la ricevuta postale.

Quindi, dal primo di febbraio i cittadini starnieri in attesa del primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro/ricongiungimento familiare (muniti però di nulla osta e visto di ingresso)o che attendono il rinnovo di un permesso di soggiorno per qualunque titolo, potranno continuare ad uscire dall'Italia e rientrare esibendo alla polizia di frontiera, la fotocopia del permesso di soggiorno/permesso Ce di lungo periodo e l'originale della ricevuta postale o della domanda fatta direttamente in questura, per recarsi nel proprio paese di origine, purchè NON ATTRAVERSINO PAESI DELLA'AREA SCHENGEN (Belgio, francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Austria, grecia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta.)

 

 

 

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